Divieto di riesportazione: pubblicato un avviso dell’ADM

08.11.2024 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE

Il 18 ottobre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha annunciato l’introduzione delle misure 780 e 781 all’interno del sistema TARIC, in linea con gli articoli 12 octies del Regolamento (UE) 833/2014 e 8 octies del Regolamento (CE) 765/2006. Queste disposizioni prevedono l’obbligo di inserire nei contratti clausole che vietino la riesportazione di determinati beni e tecnologie verso Russia e Bielorussia, applicabili quando le esportazioni sono destinate a paesi terzi (ad eccezione dei partner UE, inclusi Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda).

L’obbligo riguarda prodotti di alta tecnologia e attrezzature sensibili, come i componenti per i settori aerospaziale e aeronautico (motori e oli idraulici, Allegato XI del Reg. 833/2014 e Allegati XVII e XXVIII del Reg. 765/2006), carburanti e additivi (Allegato XX del Reg. 833/2014 e Allegato XXVIII del Reg. 765/2006), armi da fuoco (Allegato XXXV del Reg. 833/2014 e Allegato XVI del Reg. 765/2006), munizioni (Allegato I del Regolamento 258/2012), oltre a beni ad alta priorità tecnologica come cuscinetti a sfere, unità per l’elaborazione dati, convertitori, circuiti stampati e diodi (Allegato XL del Reg. 833/2014 e Allegato XXX del Reg. 765/2006).

Per attestare la presenza di tali clausole o specificare eventuali deroghe, nella dichiarazione doganale devono essere inseriti i seguenti codici documento: Y227 (divieto di riesportazione in Russia per uso russo, art. 12 octies, Reg. 833/2014), Y228 (non applicabilità del divieto, art. 12 octies, par. 2), Y229 (appalti pubblici con autorità internazionali, art. 12 octies, par. 2 bis), Y230 (divieto di riesportazione in Bielorussia per uso bielorusso, art. 8 octies, Reg. 765/2006), Y231 (non applicabilità del divieto, art. 8 octies, par. 2), Y232 (appalti pubblici con autorità internazionali, art. 8 octies, par. 3).

Le nuove note della Commissione Europea, CD940 e CD943, ribadiscono gli obblighi contrattuali per vietare la riesportazione verso Russia e Bielorussia nel caso di beni e tecnologie specifici.

È importante ricordare che dichiarazioni false nella bolletta doganale costituiscono reato di falsità ideologica, punibile con reclusione fino a due anni. La dichiarazione mendace potrebbe comportare anche responsabilità amministrativa per l’azienda esportatrice, in base agli articoli 491 bis c.p. e 24 bis del D. Lgs. 231/2001, soprattutto se trasmessa tramite documentazione digitale.

Si segnala, infine, che questo argomento sarà tra quelli trattati nel webinar "USA e Russia: Novità in Pillole" - 19 novembre, 14:00 (vedi sopra).

 

Link all'avviso di ADM

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