Transizione 5.0: online la funzionalità per l’invio delle comunicazioni di completamento

04.10.2024 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE

Dalle ore 12.00 del 12 settembre 2024 è attiva la funzionalità del portale “Transizione 5.0" per l'invio delle comunicazioni di completamento, disponibile nell'apposita sezione dell'Area Clienti GSE, a seguito della pubblicazione del decreto direttoriale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

È ora possibile inviare le comunicazioni previste per tutte e tre le fasi della procedura:

  1. Comunicazione preventiva
  2. Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini
  3. Comunicazione di completamento

Si ricorda che la misura concede un beneficio sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.

Possono accedere al credito i progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che prevedono una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti indicati nel decreto ministeriale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata e la Guida all'utilizzo del portale Transizione 5.0. Informazioni di massima sulla misura possono invece essere trovate sulle slide del MIMIT.

Si ricorda anche che la normativa stabilisce un "periodo di sorveglianza" lungo, con alcune condizioni per mantenere il diritto a utilizzare tale credito.

Secondo l'art. 21 del DM 24 luglio 2024, il credito d’imposta viene meno se i beni agevolati sono ceduti o destinati a usi diversi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di investimento, o se non viene mantenuto il risparmio energetico ottenuto. In questo caso, l'impresa deve restituire il credito d’imposta senza sanzioni né interessi, riducendo la base di calcolo.

Sono previste specifiche condizioni che permettono di non perdere il beneficio, come il realizzo oneroso del bene agevolato, a condizione che venga sostituito da un bene con caratteristiche tecnologiche superiori (ai sensi della L. 232/2016).

Altre cause di decadenza includono documentazione irregolare, dichiarazioni false e mancata conservazione delle prove sui costi agevolabili. Inoltre, la decadenza è prevista anche se non viene rispettato l'obbligo di autoproduzione energetica entro un anno dal completamento del progetto.

Questi i riferimenti legislativi di Transizione 5.0:

Contatti

Direzione Tecnica

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