Plafond cessioni macchine utensili a clienti extra UE
06.09.2024 - AMMINISTRAZIONE E FINANZA
In merito alla modalità di costituzione del plafond, si ritiene opportuno ricordare che per l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, "Decreto IVA"),: «Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento ....della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione».
Il successivo quarto comma stabilisce poi che "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.
Con specifico riferimento al momento di costituzione del plafond, si ritengono ancora valide le considerazioni della circolare del 10 giugno 1998, n. 145/E.
In tale documento è stato chiarito che il momento costitutivo del plafond, deve essere riferito "alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al momento della data di emissione della fattura... L'adozione del criterio della registrazione contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti in quanto, ... il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale I.V.A., inoltre comporta che nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato ma anche a quella del plafond“.
Ne consegue che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l'operazione - secondo quanto rappresentato dal1'Associazione - nel suo insieme preordinata ad una cessione all'esportazione di cui all'articolo 8 del Decreto IVA.
Resta inteso che se l'operazione de quo non va a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere opportunatamente rettificato.
"In tema di Iva, (n.d.r. infatti) il meccanismo del plafond..., costituisce una modalità di assolvimento dell'Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con i/ credito maturato sulle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell'anno successivo, il mutamento della natura di queste ultime, quand'anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull'entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta" (principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30800 del 19 ottobre 2022).