Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 - Regolamento per le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti
25.09.2024 - ASSOCIAZIONE
A decorrere dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la patente a punti (o patente a crediti), la quale consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 del D.Lgs. 81/08.
La patente viene rilasciata in formato digitale previa presentazione online della domanda, tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; ai fini del rilascio è necessario che la società o il lavoratore autonomo soddisfino i seguenti requisiti:
• Iscrizione alla Camera di Commercio industria e artigianato;
• Adempimento obblighi formativi stabiliti dal D.Lgs. 81/08;
• Essere in possesso del documento di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
• Essere in possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• Essere in possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente.
L’iscrizione alla Camera di Commercio e la regolarità contributiva e fiscale possono essere accertati mediante autocertificazione; tuttavia, la patente sarà oggetto di revoca in caso di accertamento di dichiarazione non veritiera.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (in classifica pari o superiore alla III), le imprese che effettuano attività di mera fornitura o prestazioni di natura intellettuale.
Sono altresì tenute al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea.
I paesi stabiliti all’interno dell’Unione Europea possono ottenere il rilascio della patente attraverso la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Al momento del rilascio, la patente sarà dotata di 30 punti, i quali tuttavia potranno essere decurtati o incrementati al ricorrere di determinate condizioni.
Il punteggio potrà, infatti, essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi in ragione di specifici requisiti quali: storicità della società; ottenimento di certificazioni di qualità per la gestione della sicurezza sul lavoro; adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza; investimenti in formazione e tecnologie avanzate per la sicurezza e altre ipotesi tassativamente previste dal Decreto.
Infine, è previsto l’incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente in caso di mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio.
Al contrario, i crediti assegnati verranno invece decurtati in maniera proporzionale alla gravità della condotta in caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza nei cantieri.
Laddove si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori, l’inabilità permanente o una irreversibile menomazione degli stessi, l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente potrà altresì adottare il provvedimento di sospensione della patente.
È fatto divieto di operare all’interno dei cantieri temporanei o mobili alle imprese o ai lavoratori autonomi sprovvisti di patente o il cui punteggio sia inferiore a 15 crediti.
Le imprese o i lavoratori autonomi che operino all’interno di cantieri privi di patente o con un punteggio complessivo inferiore a 15 crediti incorrono in sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori, oltre all’esclusione dagli affidamenti di contratti per lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Infine, è possibile reintegrare i punti decurtati adempiendo all’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili della violazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere ove si è verificata la violazione.