Autorizzazioni in deroga per la fornitura di servizi a entità russe

30.08.2024 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE

Si segnala che l’art. 5 quindecies del Reg. (UE) N. 833/2014 ha introdotto il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, al governo russo ovvero a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, i seguenti servizi (i “Servizi Ristretti”):

a)  Divieto di Prestazione di Servizi al Governo Russo e Entità in Russia:

  1. Servizi contabili e di auditing:
  • Revisione legale dei conti.
  • Consulenza fiscale.
  • Consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.
  1. Servizi di architettura e ingegneria:
  • Consulenza giuridica.
  • Consulenza informatica.
  1. Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione:
  • Servizi tecnici di prova e analisi.
  • Servizi pubblicitari.
  1. Vendita, fornitura, trasferimento, esportazione di software:
  • Software gestionale per le imprese.
  • Software di progettazione e fabbricazione industriali (Allegato XXXIX del Regolamento).
  1. Assistenza tecnica e servizi connessi ai beni e servizi sopra elencati:
  • Servizi di intermediazione.

b) Deroga e XII Pacchetto Sanzionatorio

  • XII Pacchetto Sanzionatorio: Dal 21 giugno 2024, le esenzioni per le forniture diventano deroghe per le “Entità Russe Eleggibili”.
  • Entità Russe Eleggibili: Entità russe possedute o controllate da entità di Stati membri dell’UE, SEE, Svizzera o paesi partner (Allegato VIII del Regolamento).
  • Autorizzazione UAMA necessaria dopo il 20 giugno 2024

È comunque necessario tenere conto delle eventuali modifiche alle misure restrittive unionali che potrebbero impattare l’efficacia delle autorizzazioni.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relativa circolare ministeriale.

Contatti

Direzione Tecnica

Enrico Annacondia
tel +39 02 26255.278
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