Autorizzazioni in deroga per la fornitura di servizi a entità russe
30.08.2024 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE
Si segnala che l’art. 5 quindecies del Reg. (UE) N. 833/2014 ha introdotto il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, al governo russo ovvero a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, i seguenti servizi (i “Servizi Ristretti”):
a) Divieto di Prestazione di Servizi al Governo Russo e Entità in Russia:
- Servizi contabili e di auditing:
- Revisione legale dei conti.
- Consulenza fiscale.
- Consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.
- Servizi di architettura e ingegneria:
- Consulenza giuridica.
- Consulenza informatica.
- Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione:
- Servizi tecnici di prova e analisi.
- Servizi pubblicitari.
- Vendita, fornitura, trasferimento, esportazione di software:
- Software gestionale per le imprese.
- Software di progettazione e fabbricazione industriali (Allegato XXXIX del Regolamento).
- Assistenza tecnica e servizi connessi ai beni e servizi sopra elencati:
- Servizi di intermediazione.
b) Deroga e XII Pacchetto Sanzionatorio
- XII Pacchetto Sanzionatorio: Dal 21 giugno 2024, le esenzioni per le forniture diventano deroghe per le “Entità Russe Eleggibili”.
- Entità Russe Eleggibili: Entità russe possedute o controllate da entità di Stati membri dell’UE, SEE, Svizzera o paesi partner (Allegato VIII del Regolamento).
- Autorizzazione UAMA necessaria dopo il 20 giugno 2024
È comunque necessario tenere conto delle eventuali modifiche alle misure restrittive unionali che potrebbero impattare l’efficacia delle autorizzazioni.
Per maggiori dettagli si rimanda alla relativa circolare ministeriale.