14° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia

30.08.2024 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE

Il 24 giugno 2024 è stato pubblicato il quattordicesimo pacchetto di misure restrittive dell'UE contro la Russia, attraverso quattro regolamenti (Reg. 2024/1745, Reg. 2024/1776, Reg. 2024/1739 e Reg. 2024/1746). Questi regolamenti modificano precedenti regolamenti (Reg. 833/2014 e Reg. 269/2014), introducendo nuove misure di sanzione.

Si segnalano, col supporto di Studio IMPEX, le principali novità:

RESTRIZIONI SOGGETTIVE:

  • 69 nuove persone fisiche e 47 nuove entità sono state aggiunte all'elenco del Reg. 269/2014, portando il totale a 2296.
  • Tra i nuovi designati ci sono anche cittadini di Bielorussia, Ucraina, Germania e Israele.
  • Introdotte deroghe per il discongelamento dei fondi.
  • 27 nuove entità aggiunte all'Allegato IV del Reg. 833/2014, con restrizioni sui beni.
  • Il nuovo art. 5 bis quater vieta alle entità UE di utilizzare il Sistema di Trasmissione di Messaggi Finanziari (SPFS) della Banca Centrale della Russia.
  • L'art. 5 bis quinquies vieta operazioni con istituti di credito o entità extra-UE che facilitano l'esportazione di beni a duplice uso in Russia, con alcune eccezioni.

AGGIORNAMENTO ALLEGATI BENI SANZIONATI

Divieti di Importazione:

  • Allegato XXI:
    • Elio (codice NC 2804.29.10) e Elio-3 (codice NC 2845.40) saranno soggetti ai divieti dell’art. 3 decies del Reg. 833/2014, con possibilità di eseguire contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 fino al 26 settembre 2024.
    • Deroghe per dispositivi medici: Per alcuni beni componenti di dispositivi medici introdotti nell'Unione per riparazione, manutenzione o restituzione di componenti difettosi.
  • Allegato XXXVIIIA:
    • Diamanti e Gioielleria: Rimossi i riferimenti dall’art. 3 septdecies per minuteria, oggetti di gioielleria, metalli preziosi, lavori di perle e orologi, dunque questi prodotti non saranno più soggetti ai divieti. I divieti si applicheranno da una data futura decisa dal Consiglio sulla base dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
    • Verifica di conformità: Introdotte semplificazioni per l’effettuazione della verifica di conformità alle disposizioni del Reg. 833/2014.

Divieti di Esportazione:

  • Allegato XXIII:
    • Nuovi Beni: Inseriti nuovi beni come lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche (voci 3920 e 3921), manganese e suoi derivati (voce 8111), pistole a spruzzo (codice 8424 20) e isolatori elettrici (voce 8546). Sono previste deroghe temporali per contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.
    • Deroghe per dispositivi medici: Le autorità possono autorizzare l’esportazione di alcuni prodotti, come apparecchi filtranti, computer, cavi, interruttori, valvole e forni da panetteria, se necessari per la manutenzione o riparazione di dispositivi medici o per uso domestico in Russia.
  • Allegato VII:
    • Nuovi Inserimenti: Inseriti nuovi beni come alcune macchine utensili e veicoli fuoristrada, senza deroghe temporali previste.
  • Deroga per Sakhalin 2:
    • Le autorità nazionali possono autorizzare l’esportazione e il trasferimento di parti di pompe per aria o vuoto (voce 8414.90) e apparecchi di misura o controllo (voce 9026) situati nell’UE dal 25 giugno 2024, se necessari per la manutenzione del progetto Sakhalin 2 per garantire la sicurezza energetica del Giappone.

    Si segnalano con particolare attenzione due importanti modifiche delle RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI:

    1. La proroga della c.d. "deroga infragruppo": l'articolo 5 quindecies ora stabilisce che fino al 30 settembre 2024 è consentita la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di servizi e software elencati a entità in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo di società dell'Unione Europea, di paesi SEE, della Svizzera o di paesi partner elencati nell'Allegato VIII.
    2. Introduzione di un'eccezione per le persone fisiche: secondo il nuovo paragrafo 8 bis, i divieti alla prestazione di servizi di cui all'articolo 5 quindecies non si applicano ai cittadini dell'UE residenti in Russia prima del 24 febbraio 2022, che prestano tali servizi a società o entità stabilite in Russia possedute o controllate da società dell'UE, di paesi SEE, della Svizzera o di paesi partner, che siano loro datori di lavoro.

    Clausola “No Russia” e implementazione di nuove procedure di controllo:

    La Clausola "no Russia" è stata ampliata includendo diversi nuovi prodotti nell'allegato XL del Regolamento 833/2014 dell'UE, come i centri di lavorazione per metalli, torni e alcune fresatrici specifiche.

    Modifiche all'articolo 12 octies del Regolamento 833/2014:

    • Introduzione di una deroga per contratti riguardanti prodotti specifici elencati nell'allegato XL.
    • Proroga della grandfathering fino al 1° gennaio 2025.

    Contratti pubblici con autorità di Stati terzi o organizzazioni internazionali:

    • Devono essere notificati alle autorità nazionali competenti entro due settimane dalla conclusione.

    Nuovo articolo 12 octies ter:

    • Introduzione di requisiti di due diligence per esportatori UE di beni ad alta priorità elencati nell'allegato XL a partire dal 26 dicembre 2024:

    a) Identificare e valutare i rischi legati all'esportazione verso la Russia o all'uso in Russia di tali beni.

    b) Implementare politiche e procedure per mitigare e gestire efficacemente tali rischi.

    Articolo 12 octies bis:

    • Clausole contrattuali che vietano l'uso di diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti destinati alla Russia.
    • Non applicabile ai contratti conclusi prima del 25 giugno 2024, fino al 26 giugno 2025 o alla data di scadenza del contratto.

    Esclusioni:

    • Gli obblighi non si estendono a entità che vendono esclusivamente all'interno dell'UE o a paesi elencati nell'Allegato VIII.

    Entità controllate Extra-UE:

    • Introduzione dell'obbligo per le entità UE di "adoperarsi al massimo" per evitare che le loro controllate esterne violino le restrizioni.
    • Misure per richiedere risarcimento dei danni tramite azioni legali presso le corti degli Stati membri dell'UE.

    Articolo 5 bis ter:

    • Divieto di operazioni con entità russe che avviano azioni legali contro entità dell'UE in connessione con contratti influenzati dalle misure restrittive.

    Articolo 5 vicies:

    • Divieto agli uffici competenti dell'UE di accettare nuove domande di registrazione di proprietà intellettuale da parte di persone o entità russe.

    Articolo 5 unvicies:

    • Divieto di accettare donazioni o supporto economico da parte del governo russo o entità russe a partiti politici europei, ONG, media e altre organizzazioni dell'UE.

    Altre misure:

    • Sanzioni di diritto interno: Possibilità per gli Stati membri di considerare la "self-disclosure" di violazioni come fattore mitigante.
    • Elusione e sistema sanzionatorio interno: Vietato l'elusione delle sanzioni anche con dolo eventuale.
    • Disinvestimento: Estensione delle deroghe ai divieti di disinvestimento dalla Russia fino al 31 dicembre 2024.
    • Restrizioni sul GNL, navi e trasporti: Divieti sulle operazioni di GNL e sulle attività con navi specifiche.
    • Restrizioni sui beni culturali: Divieti sull'acquisto, importazione, trasferimento e vendita di beni culturali ucraini senza consenso del legittimo proprietario.
    • Programmi Euratom e dell'Unione: Divieto di supporto diretto o indiretto a entità russe nei programmi dell'Unione, con eccezioni previste.

    Gli atti giuridici di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE:

     

     

     

     

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