Unione Europea: operativo il libero scambio con la Nuova Zelanda
24.05.2024 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE
Lo scorso 28 febbraio 2024, il testo dell'Accordo di libero scambio tra EU e Nuova Zelanda è stato reso disponibile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Ciò è avvenuto contestualmente all'approvazione da parte del Parlamento della Nuova Zelanda dello “European Union Free Trade Agreement Legislation Amendment Bill”, che completa il processo di ratifica dell'accordo di libero scambio della Nuova Zelanda con l'Unione Europea. Come preannunciato dalla DG Trade e dal Ministero degli Affari Esteri della Nuova Zelanda hanno annunciato, inoltre, che l’Accordo è entrato operativamente in vigore il 1 maggio 2024.
Con l’entrata in vigore di questo accordo (che elimina, tra l’altro, tutti i dazi sulle merci UE esportate in Nuova Zelanda), sono stati emessi i seguenti Regolamenti:
- il Regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione del 13 marzo 2024, che abroga le disposizioni obsolete relative al contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione del 23 aprile 2024, che disciplina la creazione, modifica e gestione di alcuni contingenti tariffari.
Alla luce di ciò, lo 30 aprile, ADM ha pubblicato un avviso che, oltre a precisare che a partire dall'entrata in vigore dell’Accordo ci saranno nuove aggiunte e modifiche di alcuni contingenti tariffari e riporta l’integrazione di alcuni codici introdotti dalla UE in TARIC riguardanti la prova dell'origine, il cui uso sarà necessario per accedere al trattamento preferenziale previsto dall’Accordo all'importazione nella UE. Tali codici sono i seguenti:
- Il codice TARIC U120, relativo alle attestazioni di origine rilasciate dall’esportatore per singole spedizioni;
- Il codice TARIC U121, che riguarderà spedizioni multiple di prodotti identici (quindi un’unica attestazione da usare per prodotti identici, da usare nell'arco di 12 mesi);
- Il codice TARIC U122, nel caso in cui il trattamento preferenziale si basi sulla conoscenza dell'importatore.
Gli operatori economici, per compilare correttamente la dichiarazione doganale, dovranno indicare obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, uno dei codici documento sopra menzionati.