Chiarimenti sulle applicazioni delle sanzioni

06.12.2022 - TECNOLOGIA E PRODUZIONE

La Commissione Europea ha dato risposta ai quesiti posti dagli operatori economici, tramite BusinessEurope, in merito ai dubbi emersi negli ultimi mesi circa l’applicazione delle sanzioni e delle misure restrittive in vigore nei confronti della Russia.

Una delle problematiche emerse riguarda l’applicazione dell’articolo 3 duodecies del Reg. (UE) 833/2014, che sancisce il divieto di “vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII”. In particolare, è stato chiesto un chiarimento circa la possibilità che le merci con un codice NC non elencato nell'allegato XXIII ma specificamente destinate a una merce elencata nell'allegato XXIII, siano ugualmente colpite dal divieto di cui all'articolo 3 duodecies.

É il caso, ad esempio, di una società che ha assunto impegni nell'ambito di un contratto con un cliente russo per la fornitura di pezzi di ricambio di un macchinario espressamente vietato all’esportazione dall’allegato XXIII, mentre i codici NC dei pezzi di ricambio non sono inclusi nell’ allegato XXIII o in altri allegati. La Commissione europea ha risposto che, in linea di principio, le merci con un codice NC non elencato nell'allegato XXIII non rientrano nel divieto dell'articolo 3 duodecies, anche se specificamente destinate a una merce vietata elencata nell'allegato XXIII. Tuttavia, gli operatori devono essere consapevoli delle disposizioni dell’articolo 12 del Reg. (UE) 833/2014 il quale vieta di “partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti”. Occorre ricordare, infatti, l’introduzione della base giuridica che consente al legislatore europeo di designare i soggetti, anche non russi, che facilitino l’elusione di quanto disposto dai regolamenti - tra cui il medesimo Reg. (UE) 269/2014 e il Reg. (UE) 833/2014). Di conseguenza, viene vietata qualsiasi attività (non solo esportazione ma anche fornitura di pezzi di ricambio) con cui un operatore tenti consapevolmente e intenzionalmente di eludere il divieto di esportare le merci vietate elencate, attraverso la fornitura di pezzi di ricambio.

Sempre l’articolo 3 duodecies ha suscitato negli operatori un secondo problema, ovvero la discrepanza tra le sanzioni imposte dalla UE e quelle degli Stati Uniti. Ad esempio, una azienda esportatrice prodotti classificati alla NC 4019 20 00 (scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato), vedrà che questa categoria di prodotti è compresa nell'Allegato XXIII ed è quindi soggetta al divieto di esportazione di cui all'art. 3 duodecies del Reg. (UE) 833/2014. Tuttavia, lo stesso codice tariffario non è oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti. Visti gli sforzi per coordinare strettamente le misure tra Unione europea e gli Stati Uniti, gli operatori economici si sono chiesti il motivo di questo disallineamento normativo. La Commissione ha risposto che il divieto di esportazione in Russia di questa categoria di prodotti riflette l'approccio coordinato all'interno del G7 ma che purtroppo non è in grado di commentare il motivo per cui gli Stati Uniti non hanno vietato l'esportazione di questa categoria di prodotti: ogni regolamento ha aggiunto sempre più prodotti ristretti attraverso modifiche dei regolamenti di base, creando, alle volte, una rete di allegati che, pur completandosi a vicenda, danno vita una trama talora complicata ed anche a discrepanze tra Paesi partner.

Contatti

Direzione Tecnica

Emanuele De Francesco
tel +39 02 26255.293
[email protected]