Iperammortamento: sostituzione dei beni agevolati
04.11.2022 - AMMINISTRAZIONE E FINANZA
L’Agenzia delle Entrate con interpello n. 532/2022 è stata chiamata a pronunciarsi sul tema dell’effettuazione degli investimenti sostitutivi. La norma chiarisce che non può infatti escludersi che in determinati casi l'impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in ottica 4.0.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare 8 del 2019 in cui è stato ulteriormente precisato che il recapture del beneficio in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione dei beni agevolati non opera nell'ipotesi in cui il bene iper-ammortizzabile ceduto venga sostituito da un altro bene dalle caratteristiche uguali o superiori. Si conclude che in determinate condizioni non viene meno la fruizione delle residue quote di iperammortamento.
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