Credito Imposta 4.0, l’Agenzia risponde ai quesiti

24.09.2021 - AMMINISTRAZIONE E FINANZA

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a tre diversi interpelli in merito al Credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 fornendo alcuni chiarimenti che riprendono gli orientamenti già forniti con precedenti circolari.

L’interpello n.602 interviene sulle modalità di utilizzo dell’incentivo, chiarendo che la fruizione può avvenire dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni, e comunque l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. 

Con la risposta n. 603 del 17 settembre l'Agenzia ha ribadito i criteri di coordinamento temporale delle agevolazioni previste dalle leggi di bilancio 2020 e 2021, distinguendo fra gli investimenti iniziati prima o dopo il 16 novembre 2020. Nel caso in cui si sia proceduto all'ordine vincolante e al versamento dell'acconto del 20% prima del 15 novembre (con consegna del bene entro il 30 giugno 2021) si ribadisce l’applicazione delle condizioni di cui alla legge di bilancio 2020.

Infine l’interpello n. 604 conferma la possibilità di cumulare il credito di imposta con altri incentivi regionali nel limite del 100% del costo. Ai fini del calcolo del cumulo si precisa che si dovrà tener conto del risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla detassazione del credito per investimenti in beni strumentali.

 

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