Interconnessione tardiva, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

11.06.2021 - AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Con recente interpello (n. dell’8 giugno) l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a fornire chiarimenti nel caso di interconnessione tardiva per la disciplina del credito d'imposta in investimenti in beni strumentali secondo il paradigma 4.0. Il quesito è stato sollevato da un’azienda proprietaria di diversi carrelli elevatori noleggiati presso terzi, in procinto di acquisire ed installare su tali macchinari un particolare apparecchio con il relativo software, che consentirebbe l'interconnessione dei carrelli con i propri sistemi gestionali aziendali nel corso del 2021.

Per analogia con la disciplina dell’iper-ammortamento viene richiamata la circolare 4E del 2017 che stabilisce che il "ritardo" nell'interconnessione non è di ostacolo alla completa fruizione dell'iper-ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio. Ciò vale pertanto anche nel caso della disciplina del credito imposta investimenti.

L'interconnessione "tardiva" può essere dovuta infatti alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene.

In nessun caso invece, specifica l’Agenzia, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Da ultimo si ribadisce che il rispetto delle caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Tali considerazioni valgono anche nel caso di noleggio.

 

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